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“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE (LEGGE
FINANZIARIA PER GLI ANNI 2010/2012). MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.”
N.B.: Gli “omissis” si riferiscono a modifiche testuali già incluse nelle norme
di riferimento.
- Legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
(Legge finanziaria per gli anni 2010/2012). Modificazioni di leggi regionali.”,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2009 ed entrata in
vigore, ai sensi dell’articolo 43 della legge medesima, il 1° gennaio 2010.
Articolo 2 riguardante stabilizzazione del personale degli enti locali.
Articolo 14 riguardante “Operazione trasparenza” per il personale.
OMISSIS
Art. 2
(Disposizioni in materia di personale)
Omissis
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti
locali valdostani, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica,
possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, in
servizio nel corso dell’anno 2009, assunto con contratto a tempo determinato
mediante procedure selettive di tipo concorsuale, che abbia maturato una
anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, nell’ente in
virtù di contratti stipulati nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008. La
stabilizzazione del personale avviene a domanda; nel caso in cui il numero delle
domande sia superiore ai posti disponibili, l’assunzione è disposta per
anzianità di servizio nell’ente.
4. Gli enti locali possono assegnare, limitatamente ai periodi di attività
didattica, ai dirigenti scolastici la dipendenza funzionale del personale ATAR
loro trasferito ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema
delle autonomie locali in Valle d’Aosta), e del personale ausiliario già
dipendente dagli stessi enti in servizio presso le istituzioni scolastiche. Al
personale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio
2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti
dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81,
10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29). Le competenze attribuite dalla
l.r. 21/2000 alla Giunta regionale sono esercitate dai competenti organi degli
enti locali.
OMISSIS
Art. 14
(Disposizioni in materia di personale regionale)
Omissis
10. Al fine di garantire la più ampia trasparenza sull’assetto organizzativo e
sui relativi costi, la Regione, gli enti locali e gli altri enti di cui
all’articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995 provvedono alla pubblicazione sul
proprio sito istituzionale di un’apposita sezione contenente:
a) i curriculum vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e
i numeri telefonici ad uso professionale dei componenti gli organi di indirizzo
politico-amministrativo dell’ente;
b)
i curriculum vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi
di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;
c) i tassi di assenza del personale distinti per struttura
dirigenziale o per unità responsabile;
d) i nominativi e i curriculum vitae dei componenti della
Commissione di valutazione;
e) l’elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a
dipendenti pubblici o a soggetti privati.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano, con riguardo agli organi di
amministrazione e al personale dirigente, anche agli enti, aziende ed agenzie,
comunque denominati, con personalità giuridica di diritto pubblico dipendenti
dalla Regione o dagli enti locali, nonché alle società partecipate, anche
indirettamente, dalla Regione o dagli enti locali.
OMISSIS
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