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Legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2010/2012). MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.”

N.B.: Gli “omissis” si riferiscono a modifiche testuali già incluse nelle norme di riferimento.

- Legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012). Modificazioni di leggi regionali.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2009 ed entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 43 della legge medesima, il 1° gennaio 2010.

Articolo 2 riguardante stabilizzazione del personale degli enti locali.

Articolo 14 riguardante “Operazione trasparenza” per il personale.

OMISSIS

Art. 2
(Disposizioni in materia di personale)

Omissis

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali valdostani, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, possono procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, in servizio nel corso dell’anno 2009, assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di tipo concorsuale, che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, nell’ente in virtù di contratti stipulati nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008. La stabilizzazione del personale avviene a domanda; nel caso in cui il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, l’assunzione è disposta per anzianità di servizio nell’ente.

4. Gli enti locali possono assegnare, limitatamente ai periodi di attività didattica, ai dirigenti scolastici la dipendenza funzionale del personale ATAR loro trasferito ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie locali in Valle d’Aosta), e del personale ausiliario già dipendente dagli stessi enti in servizio presso le istituzioni scolastiche. Al personale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29). Le competenze attribuite dalla l.r. 21/2000 alla Giunta regionale sono esercitate dai competenti organi degli enti locali.

OMISSIS

Art. 14
(Disposizioni in materia di personale regionale)

Omissis

10. Al fine di garantire la più ampia trasparenza sull’assetto organizzativo e sui relativi costi, la Regione, gli enti locali e gli altri enti di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 45/1995 provvedono alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un’apposita sezione contenente:

a) i curriculum vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei componenti gli organi di indirizzo politico-amministrativo dell’ente;

b) i curriculum vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;

c) i tassi di assenza del personale distinti per struttura dirigenziale o per unità responsabile;

d) i nominativi e i curriculum vitae dei componenti della Commissione di valutazione;

e) l’elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano, con riguardo agli organi di amministrazione e al personale dirigente, anche agli enti, aziende ed agenzie, comunque denominati, con personalità giuridica di diritto pubblico dipendenti dalla Regione o dagli enti locali, nonché alle società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o dagli enti locali.

OMISSIS


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